Home Servizi Contatti News Galleria
Home
Servizi
Contatti
News
Galleria
Link
Approfondimenti
Normativa
  Se avete feedback su come possiamo migliorare questo sito per favore contattateci, ci piacerebbe sentire il vs. parere 
Interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, per cui spetta la detrazione d'imposta.
Le tipologie di interventi previste sono:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui all'Allegato C del decreto del 19 febbraio 2007. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, gli interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). Per gli interventi realizzati a partire dall'anno 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
- interventi sull'involucro degli edifici esistenti. Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti nella tabella contenuta nell'allegato D del decreto del 19/2/2007. Per gli interventi realizzati dall'anno 2008 i valori di trasmittanza sono indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
- installazione di pannelli solari. Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.
Documenti necessari per ottenere la detrazione
Per fruire della detrazione del 55 per cento il contribuente deve avere acquisito:
- la fattura in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento. L'obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura è stato eliminato dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011.
- l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori;
- l'attestato di certificazione energetica, prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato, in base alle procedure indicate dagli enti locali o, in mancanza di queste procedure, un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Altra condizione per fruire dell'agevolazione è la redazione di una scheda informativa sugli interventi realizzati, che deve contenere i dati identificativi di chi ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, il costo, con la specificazione delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze definite dalla legislazione vigente e iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.
Tutti questi documenti possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.
Documenti da trasmettere
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell¡¯attestato di certificazione energetica o nell'attestato di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento.


Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’energia - Efficienza energetica degli impianti di riscaldamento - Istruzioni per il cittadino

La scelta attenta degli impianti di riscaldamento delle abitazioni, in particolare della caldaia, e il loro mantenimento in efficienza assicura, nel corso degli anni, costi di gestione e bollette energetiche più bassi, minori consumi e inquinamento, regolarità di funzionamento e maggiore sicurezza per le nostre case.

La normativa in materia di efficienza energetica degli edifici1, definisce un sistema di regole finalizzate ad assicurare le migliori prestazioni energetiche degli impianti termici e richiama i principali riferimenti per garantirne la sicurezza e la funzionalità nel tempo.

Ferma restando l’opportunità di affrontare le problematiche inerenti la riqualificazione energetica sotto la guida di un tecnico competente (soprattutto a livello di condominio) che, con una sua valutazione o una diagnosi energetica, possa individuare gli interventi più opportuni e più remunerativi da realizzare (anche attraverso l’utilizzo delle fonti rinnovabili), si riportano alcuni consigli e i principali adempimenti da ricordare per la migliore gestione degli impianti di riscaldamento.

1. Acquisto della caldaia

Per un comportamento più consapevole che possa privilegiare l’acquisto di caldaie più efficienti con i minori oneri di esercizio e manutenzione è necessario che il cittadino:

• sappia che la normativa vigente richiede, in ogni caso, l’installazione di caldaie con un rendimento superiore ad una ben determinata soglia: alta efficienza2, che nella generalità dei casi si traduce in una attribuzione di marcatura 3 e 4 stelle;

• si informi direttamente presso l’installatore sulle necessità e sulla frequenza di manutenzione del proprio impianto, in particolare della caldaia che va ad installare, e legga preventivamente le specifiche informazioni riportate nel libretto d'uso e manutenzione a corredo della caldaia stessa (questa consultazione può essere svolta anche sul sito internet del fabbricante);

• si informi in merito alla disponibilità di incentivi e detrazioni fiscali.

Questi suggerimenti sono importanti per due ragioni:

- quanto di seguito riportato è valido per i controlli di efficienza energetica, mentre per la sicurezza e funzionalità dell’impianto, dei suoi componenti, tra questi anche le caldaie, le tempistiche per la manutenzione sono riportate dal fabbricante nei libretti d'uso e manutenzione.

- un confronto tra le diverse necessità e tempistiche di manutenzione definite dai fabbricanti di caldaie può consentire, a parità di efficienza energetica, importanti risparmi economici nella gestione degli impianti di riscaldamento;

2. Controlli per l'efficienza energetica dell’impianto di riscaldamento

Per assicurare il miglior esercizio, i cittadini devono provvedere a far eseguire i controlli per l'efficienza energetica sui loro impianti di riscaldamento secondo le scadenze temporali della seguente tabella.

Scadenzario dei controlli per l’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento3

Impianti a gas autonomi (potenza < 35 kW)

 

Generatori installati da più di 8 anni

Ogni 2 anni

Generatori a focolare aperto (tipo B - non a camera stagna) installati all’interno di locali abitati

Generatori installati da meno di 8 anni

Ogni 4 anni

Generatori a focolare chiuso (tipo C - a camera stagna) e a focolare aperto (tipo B - non a camera stagna) installati all’esterno di locali abitati

Impianti a gas con potenza ¡Ý 35 kW

Impianti a combustibile liquido o solido di qualsiasi potenza

Ogni anno

Impianti termici con potenza ¡Ý 350 kW (indipendentemente dal tipo di combustibile)

2 volte all’anno

Per svolgere i controlli per l’efficienza energetica il cittadino deve rivolgersi ad un tecnico abilitato4 che esegue tali attività nel rispetto delle regole dell’arte e della normative vigenti.

Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione, il tecnico abilitato ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme, di consegnarlo al richiedente e di trasmetterne copia all'autorità competente a cui è demandato lo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni che la Pubblica Amministrazione deve svolgere.

Il richiedente deve conservare il predetto rapporto congiuntamente al libretto di impianto (impianto autonomo) o di centrale (impianto condominiale). Su questi libretti, che costituiscono una sorta di “carta di identità ”dell’impianto di riscaldamento, vengono annotati anche i risultati delle ispezioni svolte dalla Pubblica Amministrazione.

3. Servizio di accertamento e ispezione svolto dalla Pubblica Amministrazione

Le Province e i Comuni, con il coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, svolgono gli accertamenti e le ispezioni finalizzati al rispetto delle norme per l’efficienza energetica nell’esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento.

Le predette Amministrazioni possono delegare l’operatività delle predette attività a enti e organismi esterni qualificati.
Note:

1 Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, attuativo della direttiva europea 2002/91/CE.

2 Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, art.4, commi 5, 6 e 7.

3 Le tempistiche indicate sono quelle minime obbligatorie; le Amministrazioni regionali, in relazione a loro valutazioni e specificità territoriali, possono renderle più stringenti.

4 Decreto Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37.


 


Site Map